Sez. U, Sentenza n. 2048 del 19/02/1992 (Rv. 475811 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Espropriazioni speciali - In genere | Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 - Espropriazioni disposte ex legge n. 219 del 1981 - Aree da espropriare - Mancata occupazione nel termine di tre mesi dal decreto autorizzativo - Conseguenze - Inefficacia del decreto autorizzativo stesso ex art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Applicabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Espropriazioni speciali - In genere
L'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui prevede che il decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi, trova applicazione anche con riguardo alle espropriazioni disposte a norma della legge 14 maggio 1981 n. 219, per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980. Pertanto, anche nell'ambito di tali procedure, l' apprensione del fondo privato dopo la scadenza di quel termine integra una mera attività materiale, contro la quale il proprietario può insorgere con azione possessoria davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)