Sez. 2, Ordinanza n. 58 del 28/01/1984 (Rv. 432934 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RIAPERTURA DEL TERMINE PER IMPUGNARE, EX ART. 288 COD. PROC. CIV. - ATTINENZA SOLO ALLE PARTI CORRETTE DELLA DECISIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RIAPERTURA DEL TERMINE PER IMPUGNARE, EX ART. 288 COD. PROC. CIV. - ATTINENZA SOLO ALLE PARTI CORRETTE DELLA DECISIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
La riapertura del termine per impugnare, prevista dall'art. 288 cod. proc. civ., attiene solo alle parti corrette della decisione, e non alle altre, per le quali resta impregiudicata la decorrenza del termine ordinario. Pertanto, nel caso di pronuncia sulla Competenza, ove la disposta correzione concerna esclusivamente i prenomi degli attori (erroneamente scambiati), il termine (di trenta giorni) per la proposizione di regolamento di Competenza non decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione, bensì, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., dalla comunicazione della sentenza, con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento per tardività se proposta oltre tale ultimo termine. (V 6931/82, mass n 424589; (V 1701/73, mass n 364620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)