Sez. U, Sentenza n. 10827 del 03/11/1993 (Rv. 484146 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Revisione dei prezzi dell'appalto - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposto - Mancanza del riconoscimento, da parte della P.A. committente, del diritto alla revisione - Conseguenze - Sussistenza del riconoscimento del diritto predetto e dell'assunzione della corrispondente obbligazione da parte della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
In tema di revisione dei prezzi dell'appalto per la realizzazione di opere pubbliche e nel regime del DLGCPS 6 dicembre 1947, n.150 come della legge 10 dicembre 1981. n. 741, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sulla pretesa concernente la revisione stessa, riferita all'intera opera o a parti di essa o a specifiche partite di lavori, quando, in ordine a tali oggetti, manchi (o non sia ad essi estensibile) il riconoscimento dell'ente pubblico committente; spettano, invece, alla cognizione del giudice ordinario tutte le altre controversie relative alla concreta determinazione del maggior compenso dovuto all'appaltatore, sul presupposto dell'intervenuto riconoscimento - e nei soli limiti del medesimo, che può essere anche soltanto parziale (con la conseguente persistenza della giurisdizione amministrativa per pretese revisioni eccedenti il riconoscimento), allorché non si riferisce all'intera opera, ma risulta inequivocabilmente limitato a particolari lavori, con esplicita o implicita esclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo della loro esecuzione - del diritto alla revisione e dell'assunzione della corrispondente obbligazione da parte dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)