Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 04/03/1983 (Rv. 426471 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA PROPRIETÀ DI UN LOCALE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE, SOTTOSTANTE AL PIANO TERRENO - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA EX ART. 1117 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - CONTROVERSIA CONCERNENTE LA PROPRIETÀ DI UN LOCALE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE, SOTTOSTANTE AL PIANO TERRENO - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA EX ART. 1117 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto, e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse, ed il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. è non la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione del terreno su cui viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso. Di conseguenza, anche per stabilire a chi spetti la proprietà di un locale dell'edificio condominiale, sottostante al piano terreno, deve farsi riferimento, non alle ordinarie norme poste dagli artt. 840 e 934 cod. civ., ma a quelle che regolano la proprietà condominiale, divisa per piani orizzontali, gradatamente accertandosi al predetto fine: a) se il titolo, esplicitamente o implicitamente, attribuisca a taluno la proprietà esclusiva; b) se, tacendo il titolo, la proprietà esclusiva possa riconoscersi ugualmente in quanto acquisita per usucapione; C) se, non potendo neanche accamparsi l'usucapione, il locale, per la sua struttura, non possa considerarsi tra le parti dell'edificio necessarie all'uso comune o tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune, e debba viceversa considerarsi destinato ad uso esclusivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)