diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3882 del 29/06/1985 (Rv. 441452 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - VANI UBICATI SOPRA IL "SUOLO" ANCORCHÉ SOTTO IL LIVELLO DEL CIRCOSTANTE PIANO DI CAMPAGNA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441452-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - VANI UBICATI SOPRA IL "SUOLO" ANCORCHÉ SOTTO IL LIVELLO DEL CIRCOSTANTE PIANO DI CAMPAGNA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*

Per "suolo su cui sorge l'edificio", con riferimento al quale l'art. 1117 n. 1 cod. civ. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell'area dove sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato più basso. Ne consegue che i vani ubicati sopra il "suolo", nel senso indicato, ancorché sotto il livello del circostante piano di campagna, possono presumersi comuni non in forza dell'estensibilità al sottosuolo della disciplina relativa al suolo, ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune, secondo le altre previsioni contenute nel citato articolo. (V 1632/83, mass n 426471; (Conf 5267/78, mass n 395039; (Conf 3111/76, mass n 381891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)