diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 28764 del 09/11/2018 (Rv. 651720 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 - Principi fondamentali - Configurabilità - Natura normativa e non negoziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651720-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che tali atti non soggiacciono a oneri processuali di produzione né, per le censure attinenti alla loro interpretazione, a oneri di specificazione sotto il profilo del criterio ermeneutico violato, afferendo all'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali (secondo il principio "iura novit curia") e soggiacendo alle regole di interpretazione di cui all'art. 12 disp. prel. c. c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)