Sez. L, Sentenza n. 2620 del 20/03/1999 (Rv. 524370 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposti - Corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative - Necessità - Riconoscimento dei corrispondenti trattamenti normativi - Necessità - Esclusione - Conseguenze relativamente ad impresa del settore elettrico.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Poiché il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è subordinato al riconoscimento ai dipendenti di trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e non anche delle condizioni normative stabilite dalle medesime fonti contrattuali (legge n. 782/1980 e artt. 1 e 6 legge n. 389/1989), tale beneficio non può essere negato ad impresa elettrica che riconosca retribuzioni superiori ai minimi retributivi del CCNL per i dipendenti dell'ENEL, pur non applicando totalmente la parte normativa del medesimo contratto.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)