Sez. L, Sentenza n. 5412 del 17/06/1997 (Rv. 505240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi fiscali ex art. 1 legge n. 782 del 1980 - Condizioni - Osservanza del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva - Clausole normative del contratto comunque incidenti sul trattamento economico - Rilevanza - Superamento della durata massima prevista dal contratto per l'apprendistato - Inapplicabilità degli sgravi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria che, ai sensi dell'art. 1 legge n. 782 del 1980, il datore di lavoro aspirante ai benefici contributivi ha l'onere di assicurare ai propri dipendenti, non è soltanto quello derivante dagli adeguamenti automatici della retribuzione previsti nel contratto collettivo o comunque da clausole immediatamente attinenti al calcolo della retribuzione, ma, in difetto di limitazioni poste dal legislatore, anche quello derivante dall'applicazione di clausole di carattere normativo che, assicurando i vantaggi pecuniari connessi ad una carriera più rapida, comunque incidono sul trattamento economico del singolo. Ne consegue che, a tal fine, assume rilevanza anche la minor durata del periodo di apprendistato prevista dal contratto collettivo e che, conseguito il beneficio contributivo e spirato il più breve termine d'apprendistato contrattualmente previsto, il datore di lavoro è assoggettato, per gli ex apprendisti, alla contribuzione ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)