Sez. L, Sentenza n. 10611 del 28/10/1997 (Rv. 509321 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Condizioni - Corresponsione dei trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali - Implicazioni - Adeguamenti automatici connessi al solo decorso del tempo - Inclusione - Aumenti dovuti alla trasformazione del rapporto - Superamento della durata contrattuale dell'apprendistato senza trasformazione del rapporto e senza erogazione di un maggiore trattamento economico - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Nei trattamenti economici (non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782, il datore di lavoro ha l'onere di corrispondere per poter fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono compresi gli adeguamenti automatici direttamente connessi al solo decorso del tempo (come ad esempio gli scatti di anzianità), e non anche quelli dipendenti da mutamenti nel contenuto del rapporto di lavoro, ed in particolare della prestazione lavorativa, anche se correlati dalla contrattazione collettiva al decorso del tempo. Conseguentemente non rientra nei suddetti trattamenti economici la maggiore retribuzione spettante per effetto della trasformazione del rapporto di apprendistato in comune rapporto a tempo indeterminato, e il datore di lavoro non perde il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali se non eroga tale maggiore trattamento economico, nonostante il superamento della durata massima dell'apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva, sempreché egli non determini la trasformazione del rapporto, chiedendo agli apprendisti una prestazione lavorativa piena, privata cioè dei caratteri propri del tirocinio.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)