Sez. L, Sentenza n. 7691 del 21/08/1996 (Rv. 499280 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Lavoro del titolare e dei suoi familiari - Attività accessorie (amministrative e di vendita) - Inclusione - Utilizzazione di dipendenti per le medesime - Ammissibilità - Impiegati amministrativi - Computo ai fini del rispetto dei limiti dimensionali - Necessità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Nell'impresa artigiana il previsto lavoro del titolare e dei suoi familiari comprende, oltre la produzione di beni o la prestazione di servizi, le attività accessorie (vendita, tenuta della contabilità, ecc.) necessarie per il funzionamento dell'impresa e l'accesso al mercato e correlativamente deve ritenersi ammessa l'assunzione di dipendenti anche per lo svolgimento di tali mansioni non strettamente non produttive, e agli stessi può e deve estendersi la guida e la direzione da parte del titolare personalmente. Ne consegue che nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana, devono essere inclusi anche gli impiegati amministrativi.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)