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Sez. L, Sentenza n. 7688 del 21/08/1996 (Rv. 499278 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Requisiti "ex" legge n. 860 del 1956 - Numero massimo di dipendenti - Impiegati amministrativi - Computabilità.
Stato
decisa il 1996-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499278-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, nel vigore della legge 25 luglio 1956 n. 860, devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati che comunque operino nell'azienda, compresi gli impiegati amministrativi, i quali, pur non partecipando direttamente all'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sono addetti tuttavia ad operazioni ausiliarie ugualmente indispensabili per la realizzazione dello scopo dell'impresa medesima.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)