Sez. L, Sentenza n. 7688 del 21/08/1996 (Rv. 499278 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Requisiti "ex" legge n. 860 del 1956 - Numero massimo di dipendenti - Impiegati amministrativi - Computabilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, nel vigore della legge 25 luglio 1956 n. 860, devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati che comunque operino nell'azienda, compresi gli impiegati amministrativi, i quali, pur non partecipando direttamente all'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sono addetti tuttavia ad operazioni ausiliarie ugualmente indispensabili per la realizzazione dello scopo dell'impresa medesima.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)