Sez. L, Sentenza n. 977 del 18/02/1986 (Rv. 444495 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - MANCANZA DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE GIÀ DEPOSITATO - PRESUNZIONE DI MANCATO RIDEPOSITO - DIVIETO - PRESUNZIONE DI NON AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - MANCANZA DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE GIÀ DEPOSITATO - PRESUNZIONE DI MANCATO RIDEPOSITO - DIVIETO - PRESUNZIONE DI NON AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Qualora dopo il deposito del fascicolo nella cancelleria, allo atto della Costituzione dell'appellante, non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro dello stesso, il giudice di appello, che non rinvenga il detto fascicolo nell'incartamento processuale, non può presumere il mancato rideposito del fascicolo stesso, atteso che il ritiro deve sempre avvenire per il tramite e con l'annotazione del cancelliere preposto alla custodia degli Atti processuali. In tale situazione, sempre che la controparte non fornisca prova rigorosa e precisa dell'assunto ritiro del fascicolo nonostante l'assenza della prescritta annotazione, il giudice di appello deve ritenere che il fascicolo stesso non sia stato mai ritirato, onde è tenuto a disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, cui potrebbe essere imputabile lo smarrimento del fascicolo depositato, o eventualmente, in caso di insuccesso di esse, a concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 426/84, mass n 432643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)