Sez. L, Sentenza n. 13897 del 20/10/2000 (Rv. 541116 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Mancato reperimento da parte del giudice di appello del fascicolo di ufficio di primo grado - Parte interessata inottemperante all'ordine di produzione dei documenti a sè favorevoli - Valutazione negativa di tale inottemperanza e conseguente rigetto della domanda - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Nell'ipotesi di mancato reperimento del fascicolo d'ufficio di primo grado nell'incartamento processuale, il giudice di appello, qualora la parte interessata non abbia provveduto a depositare il fascicolo di parte, secondo quanto richiesto con formale ordinanza, e, anzi, non sia comparsa all'udienza di discussione non è tenuto a disporre le opportune ricerche a carico dell'ufficio ma può, valutando discrezionalmente - e, quindi, in modo non censurabile in sede di legittimità - in senso sfavorevole l'inerzia della parte, respingerne la domanda in quanto priva della pur necessaria documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 73, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)