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Sez. 2, Sentenza n. 426 del 18/01/1984 (Rv. 432643 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432643-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Qualora dopo il deposito del fascicolo nella cancelleria, all'atto della Costituzione dell'appellante, non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro dello stesso, il giudice d'appello, che non rinvenga detto fascicolo nell'incartamento processuale, non può pronunciare l'improcedibilità del gravame, a norma dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ritenendo il mancato rideposito del fascicolo legittimamente ritirato in occasione della rimessione della causa al collegio, atteso che il ritiro deve sempre avvenire per il tramite e con l'annotazione del cancelliere, preposto alla custodia degli Atti processuali. In tale situazione, pertanto, e sempre che la controparte non fornisca prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo nonostante l'assenza della prescritta annotazione, il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo stesso non sia stato mai ritirato e, quindi, pronunciare nel merito del gravame. Ove ciò non sia possibile, per effetto dell'indicata indisponibilità, è tenuto a disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, cui potrebbe essere imputabile lo smarrimento del fascicolo depositato, o eventualmente, in caso di insuccesso di esse, a concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (Conf 5952/81, mass n 416731; (Conf 904/81, mass n 411421; (Conf 820/81, mass n 411300; (Conf 643/79, mass n 396796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)