Sez. 1, Sentenza n. 6481 del 08/06/1995 (Rv. 492748 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO | Programma di edilizia residenziale - Realizzazione a Napoli e in altri comuni circostanti a seguito degli eventi sismici del 1980 - Termine ex art. 80, settimo comma, legge n. 219 del 1981 per l'occupazione delle aree - Carattere - Mancata occupazione nel termine di legge - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO
Nell'ambito della speciale disciplina del procedimento di espropriazione dettata dagli artt. 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981 n. 219 ai fini della realizzazione di un programma di edilizia residenziale a Napoli, e in altri comuni circostanti, a seguito degli eventi sismici del 1980, il termine di quindici giorni dal provvedimento di individuazione delle aree previsto - dal settimo comma dell'art. 80 - per l'occupazione delle aree stesse ha carattere meramente ordinatorio (nella prospettiva di un sollecito intervento post-terremoto) e quindi non è affetta da illegittimità l'occupazione d'urgenza iniziata dopo il suo decorso, fermo restando che le esigenze di tutela del soggetto passivo del procedimento vengono garantite, invece, dalla norma di carattere generale di cui all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, secondo cui il decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di decadenza di tre mesi.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)