Sez. 1, Sentenza n. 2062 del 23/02/1995 (Rv. 490660 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Eventi sismici del novembre 1980 - Provvedimenti di "occupazione temporanea" ex ordinanza del Commissario del Governo n. 69 del 29 dicembre 1980 - Proroga a mezzo disposizioni di legge - Periodi di occupazione temporanea - Scadenza - Differimento automatico - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
I provvedimenti di "occupazione temporanea", disposti in forza dell'ordinanza del Commissario del Governo n. 69 del 29 dicembre 1980, a seguito degli eventi sismici del novembre dello stesso anno, sono stati via via prorogati con varie disposizioni legislative (da ultimo, con il D.L. n. 474 del 1987, conv. nella legge n. 12 del 1988, che ha prorogato detto termine al 31 marzo 1988 ed ha disposto che restano salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti sulla base di precedenti decreti-legge, di proroga del termine medesimo, non convertiti), le quali hanno differito automaticamente - per la durata volta a volta indicata - la scadenza dei periodi di occupazione temporanea, originariamente determinata in concreto dall'autorità amministrativa, che fossero in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative medesime; a differenza di quanto disposto dalle leggi di proroga del termine massimo di durata delle occupazioni d'urgenza, di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971, che hanno, invece, attribuito alla P.A. il potere di prorogare il termine delle concrete occupazioni entro i nuovi limiti temporali da esse fissati, con conseguente necessità, in queste ultime ipotesi, di specifici provvedimenti amministrativi di proroga (in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, rispetto alle occupazioni temporanee automaticamente prorogate con le richiamate disposizioni, culminate nella legge n. 12 del 1988, l'emissione di un decreto di esproprio, prima della scadenza del termine dell'occupazione con esse prorogato, sia efficace ed idonea ad impedire il verificarsi, alla scadenza medesima, dell'occupazione appropriativa per la irreversibile trasformazione del suolo occupato).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1986 num. 48 CORTE COST., Legge 18/04/1986 num. 119 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1986 num. 919, Decreto Legge 28/02/1987 num. 52, Decreto Legge 24/03/1987 num. 111, Decreto Legge 20/11/1987 num. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)