Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007 (Rv. 600781 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Ingiustificato ritardo da parte della P.A. nel compimento del collaudo entro i termini previsti dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Conseguenze - Possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento - Sussistenza - Inizio della decorrenza dei termini di prescrizione del credito.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)