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Sez. L, Sentenza n. 5586 del 14/10/1988 (Rv. 460146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO DI ASSEGNAZIONE O DI AVVIAMENTO - NATURA - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ATTO DI ASSEGNAZIONE O DI AVVIAMENTO - NATURA - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Anche nell'ambito della disciplina normativa in tema di avviamento (ordinario) al lavoro (legge 29 aprile 1949 n. 264), il rapporto di lavoro trova la sua fonte costitutiva non nel provvedimento (amministrativo) di assegnazione, ma nel "contratto" che le parti, dopo l'avviamento, devono stipulare nell'ambito della loro autonomia negoziale. Consegue che l'atto di avviamento fa sorgere soltanto il diritto del lavoratore alla Costituzione del rapporto e l'Obbligo (corrispondente) del datore di lavoro all'assunzione; ma, in caso di mancata stipulazione del contratto, non è concesso al lavoratore avviato (e non assunto) il rimedio dell'esecuzione specifica di cui all'art. 2932 cod. civ., restando il "rifiuto" illegittimo dell'imprenditore, soggetto soltanto al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dal lavoratore. (V 8120/87, mass n 455772; (V 6224/87, mass n 454517; (V 5343/85, mass n 442583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)