Sez. L, Sentenza n. 289 del 30/01/1976 (Rv. 378964 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE - CONTINUITA E INTEGRITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - CONDIZIONI - INDENNITA DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SOLUZIONE DI CONTINUITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE - CONTINUITA E INTEGRITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM - CONDIZIONI - INDENNITA DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - SOLUZIONE DI CONTINUITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In caso di licenziamento e riassunzione del lavoratore dipendente, la presunzione (iuris tantum) di integrita e continuita del rapporto di lavoro, nel senso di ritenere che il licenziamento sia stato fittiziamente intimato in elusione del principio imperativo dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, presuppone, oltre l'identita od analogia delle mansioni, modalita e condizioni del rapporto, che la riassunzione sia stata contestuale od immediatamente successiva al licenziamento, senza, cioe, sensibile intervallo di tempo. Detta presunzione non opera, pertanto, qualora venga accertato il frapporsi di un'effettiva soluzione di continuita nel rapporto di lavoro, in relazione alle peculiarita del rapporto medesimo e delle reciproche obbligazioni da esso derivanti. Tale accertamento, implicando un'indagine di mero fatto, e riservato al giudice del merito, ed e incensurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da motivazione adeguata, nonche logicamente e giuridicamente corretta. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso l'invocabilita dell'indicata presunzione nei riguardi del licenziamento ad nutum - validamente intimato secondo le norme all'epoca vigenti - di un agente esattoriale sottoposto a procedimento di epurazione, e riassunto, con le stesse mansioni, dopo l'esito favorevole del procedimento medesimo, in considerazione dei circa sette mesi intercorsi dal licenziamento alla riassunzione, delle complessive vicende del rapporto, della circostanza che, all'atto del licenziamento non era prevedibile, da parte del datore di lavoro, l'esito positivo per il dipendente del procedimento di epurazione. La SC ha ritenuto corretta la statuizione, enunciando i principi di cui sopra). (V 1498/75, mass n 375083; (V 3376/74, mass n 371884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)