Sez. L, Sentenza n. 1459 del 26/02/1990 (Rv. 465550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - CALCOLO - GIORNI NON LAVORATIVI E ASSENZE INTERMEDIE TRA LE VARIE MALATTIE - COMPUTABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - CALCOLO - GIORNI NON LAVORATIVI E ASSENZE INTERMEDIE TRA LE VARIE MALATTIE - COMPUTABILITÀ.*
Nel periodo di comporto per malattia, il cui decorso legittima il recesso del datore di lavoro secondo il disposto dell'art. 2110 cod. civ., vanno computati anche i giorni non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore tra una malattia e quella susseguente, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell'episodio morboso. (V 706/88, mass n 457147; (V 1151/88, mass n 457389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)