Sez. 2, Sentenza n. 14731 del 14/11/2000 (Rv. 541660 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Spazi per parcheggi - Vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 - Natura - Limitazione legale della proprietà - Diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - Effetti - Efficacia "erga omnes" - Azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - Da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi spazi - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, norma imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Il suddetto vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario costruttore - venditore il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sè la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso soltanto nei confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In tale giudizio la pronuncia di nullità delle clausole dei contratti conclusi dall'originario costruttore- venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando della norma imperativa, ben può essere adottata "incidenter tantum", in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio e si ponga solo come momento del procedimento motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di diritto richiesto dall'art. 1419 cod. civ.. La presenza in giudizio del costruttore - venditore non s'impone nemmeno in ragione del suo diritto personale a conseguire dagli attori l'integrazione del prezzo di acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in quanto tale diritto al conguaglio non deriva direttamente dalla stessa norma imperativa bensì, ex art. 1374 cod. civ., dai singoli contratti di acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)