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Sez. U, Sentenza n. 4042 del 04/07/1985 (Rv. 441566 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DISPOSIZIONI DEL D.L. N. 857 DEL 1976 RELATIVE ALLA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO A TUTTI I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441566-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DISPOSIZIONI DEL D.L. N. 857 DEL 1976 RELATIVE ALLA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO A TUTTI I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, modificando gli artt. 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, estendono a tutti i veicoli, destinati al trasporto di persone, l'Obbligo assicurativo della responsabilità civile per i danni cagionati ai trasportati, non hanno effetti retroattivi, e non sono pertanto invocabili con riguardo a sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore. (V 4781/81, mass n 415482).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 14 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)