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Sez. 5, Sentenza n. 1171 del 11/03/1999 Cc. (dep. 30/03/1999) Rv. 212935 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Mancata sottoscrizione da parte del giudice - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212935-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

In tema di nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poiché la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti, l'effetto concreto dell'annullamento della sentenza è costituito dalla necessità della rimozione dell'atto nullo, con conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità, la quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato luogo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva causato la nullità dedotta dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)