Sez. 3, Sentenza n. 3030 del 02/09/1975 (Rv. 377123 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROPOSIZIONE CONGIUNTA DI DOMANDA DI AMMONTARE IMPRECISATO E DI DOMANDA DETERMINATA NEL VALORE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER UNA SOMMA DETERMINATA E CONTESTUALE RICHIESTA DEGLI ULTERIORI DANNI NELLA DIVERSA MISURA RITENUTA DI GIUSTIZIA).*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROPOSIZIONE CONGIUNTA DI DOMANDA DI AMMONTARE IMPRECISATO E DI DOMANDA DETERMINATA NEL VALORE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER UNA SOMMA DETERMINATA E CONTESTUALE RICHIESTA DEGLI ULTERIORI DANNI NELLA DIVERSA MISURA RITENUTA DI GIUSTIZIA).*
Qualora una domanda relativa a somma di denaro di ammontare imprecisato venga proposta, contro la medesima persona, assieme a domanda determinata nel valore, il principio secondo il quale la prima domanda deve intendersi di importo pari al limite massimo della Competenza per valore del giudice adito, determinando, quindi, il superamento della Competenza medesima, ai sensi dell'art 10 cod proc civ, non opera se dall'atto introduttivo risulti inequivocamente la volonta dell'attore di contenere il complesso delle sue richieste entro il limite di detta Competenza. (nella specie, una domanda di risarcimento di danni da incidente stradale era stata proposta davanti al pretore per una somma capitale determinata, la quale, aggiunta agli interessi dalla data del fatto a quella della domanda medesima, non eccedeva i limiti della Competenza pretoria; la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha rilevato che l'ulteriore richiesta dell'attore di risarcimento del danno nella eventuale 'diversa misura ritenuta di giustizià , non determinava spostamenti di Competenza, in considerazione della volonta manifestata dall'attore stesso, con l'istanza per somma specifica, di mantenere comunque il complesso delle proprie domande nei limiti della Competenza del giudice adito). (V 300/73, mass n 362185; 2068/70, mass n 348171).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)