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Sez. 1, Sentenza n. 8087 del 04/11/1987 (Rv. 455744 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL "VALORE DI STIMA" - CRITERI - RICORSO ALLA MEDIA ARITMETICA TRA IL VALORE DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO E QUELLO DELLA SOMMA DEI SINGOLI BENI MATERIALI DELL'AZIENDA - ONERI FINANZIARI NON COSTITUENTI ELEMENTO DEL COSTO DEI SINGOLI BENI - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455744-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL "VALORE DI STIMA" - CRITERI - RICORSO ALLA MEDIA ARITMETICA TRA IL VALORE DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO E QUELLO DELLA SOMMA DEI SINGOLI BENI MATERIALI DELL'AZIENDA - ONERI FINANZIARI NON COSTITUENTI ELEMENTO DEL COSTO DEI SINGOLI BENI - INCIDENZA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Determinazione dell'indennizzo per il trasferimento all'ENEL di azienda elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio il "valore di stima" per la commisurazione dell'indennizzo deve essere inteso come valore oggettivo dell'azienda del singolo bene al momento normativamente stabilito, per cui non essendo previsto normativamente alcun particolare criterio per l'effettuazione della stima il metodo più appropriato è quello della media aritmetica tra il valore della capitalizzazione del reddito e quello della somma dei singoli beni materiali dell'azienda, senza tener conto degli ulteriori oneri finanziari che non abbiano rappresentato un elemento del costo proprio dei singoli beni, quali gli interessi passivi relativi ad operazioni di finanziamento strumentali allo acquisto di beni aziendali o le immobilizzazioni materiali o immateriali che, dipendendo da situazioni o scelte di carattere soggettivo dell'imprenditore, non possono incidere sul valore venale o di mercato dei beni stessi. (Conf 1/1985, mass n 438206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2427, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 n. 4 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 8 com. 1, DPR 25/02/1963 num. 138 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)