Sez. 3, Sentenza n. 6223 del 21/11/1981 (Rv. 417016 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA - LIMITI.*
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, secondo la previsione dell'art. 7 secondo comma n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, va escluso nel caso in cui su tale fondo risultino stabilmente insediati, alla stregua del regime vincolistico disciplinante i rispettivi rapporti, mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti, coltivatori diretti, ancorché abbiano mancato di esercitare od abbiano rinunciato al diritto di prelazione loro spettante, mentre va riconosciuto nel caso in cui questi ultimi, oltreché alla prelazione, abbiano anche rinunciato alla proroga legale del contratto agrario e si siano impegnati al rilascio del fondo, in concomitanza con le trattative condotte dal proprietario con il terzo aspirante all'acquisto, atteso che, in tale situazione, anche se la suddetta rinuncia sia finalizzata a consentire il perfezionarsi della vendita in favore del terzo, non risulta più radicata sul fondo, con proiezione nel futuro, un'autonoma impresa agraria, e, quindi, viene meno quello stabile insediamento del coltivatore diretto che la norma in questione pone come ostacolo alla prelazione del confinante. (V 1697/81, mass n 412367; (V 986/81; (V 6504/80, mass n 410281).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)