Sez. 3, Sentenza n. 247 del 13/01/1983 (Rv. 425064 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DI FONDI CONFINANTI - SPETTANZA - LIMITI - INSEDIAMENTO DI MEZZADRI, COLONI, ENFITEUTI - ULTERIORE REQUISITO DELLA TITOLARITÀ IN CAPO A COSTORO DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARIO DI FONDI CONFINANTI - SPETTANZA - LIMITI - INSEDIAMENTO DI MEZZADRI, COLONI, ENFITEUTI - ULTERIORE REQUISITO DELLA TITOLARITÀ IN CAPO A COSTORO DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, secondo la previsione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, va escluso nei casi caratterizzati dallo stabile insediamento sul fondo stesso di coltivatori, avente titolo nei rapporti menzionati dalla legge stessa (mezzadria, Colonia, enfiteusi, ecc.), senza che occorra l'ulteriore requisito della titolarità in capo a quelli di un diritto di prelazione, come risulta dalla menzione dell'enfiteuta che, pur non avendo un siffatto diritto, è considerato dalla norma in parola. (V 6504/80, mass n 410281; (V 6223/81, mass n 417016).*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)