Sez. 6, Sentenza n. 3889 del 19/12/2011 Cc. (dep. 31/01/2012) Rv. 251656 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Procedimento di convalida - Preventiva audizione dell'estradando - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., non è richiesta la preventiva audizione dell'estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all'art. 717 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)