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Sez. 6, Sentenza n. 81 del 17/01/1995 Cc. (dep. 10/03/1995) Rv. 201571 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Arresto da parte della polizia giudiziaria | Presupposti - Casi di urgenza - Identificabilità con il concreto pericolo di fuga - Necessità - Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato estero in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione - Necessità - Convalida dell'arresto provvisorio - Differenze rispetto alla convalida dell'arresto di cui all'art. 391 cod.proc.pen. - Indicazione - Fattispecie di annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio e della misura cautelare adottata.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201571-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Arresto da parte della polizia giudiziaria

In tema di estradizione per l'estero, l'art. 716 cod. proc. pen. richiede quale condizione per l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria che sussista una situazione di urgenza che, con riferimento al richiamato art. 715, secondo comma et all'art. 714, secondo comma, cod.proc.pen., si riferisce soprattutto al pericolo di fuga accertato concretamente dall'autorità di polizia. Lo stesso art. 716, inoltre, richiede la domanda di arresto provvisorio avanzata dallo Stato estero in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione. Il quarto comma dell'art. 716 - in attuazione dei principi sanciti dall'art. 13, terzo e quarto comma della Costituzione demanda al Presidente della Corte di Appello il potere di controllare la legittimità dell'arresto: un controllo, peraltro, di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare che - una volta convalidato l'arresto - è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio nonché quello di applicazione della misura coercitiva adottati dal Presidente della Corte di Appello, per l'assenza di ogni domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato estero, per la mancanza della prospettazione di qualsiasi situazione d'urgenza in relazione a un imminente pericolo di fuga altrimenti inevitabile che la polizia sarebbe stata costretta a fronteggiare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)