Sez. 6, Sentenza n. 2416 del 25/06/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 215311 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida - Convalida dell'arresto in flagranza ex art. 391 cod. proc. pen. - Differenze - Individuazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Il controllo che il presidente della corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che - una volta convalidato l'arresto - è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)