Sez. 6, Sentenza n. 35086 del 09/04/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226749 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Procedimento di convalida - Differenze rispetto alla convalida dell'arresto di cui all'art. 391 cod. proc. pen. - Presenza del difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Il controllo che il presidente della corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che - una volta convalidato l'arresto - è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione dell'art. 717 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 717, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)