Sez. 5, Sentenza n. 7436 del 14/05/2003 (Rv. 563042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Somme comunque dovute in pendenza di giudizio, ai sensi del comma sesto della norma stessa - Interpretazione - Omessa proposizione del ricorso avverso l'accertamento - Obbligo di corrispondere ugualmente dette somme - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti dettata dall'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), e con particolare riguardo alla definizione delle liti che potessero insorgere per atti notificati entro il 31 dicembre 1994, la disposizione di cui al comma 6 del citato art. 2 "quinquies" - secondo la quale "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate" - deve essere interpretata nel senso che sono comunque dovute dal contribuente le somme il cui pagamento è stabilito (nella fattispecie) dall'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di IVA, ancorché il contribuente stesso non avesse proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica davanti agli organi del contenzioso tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)