Sez. 3 - , Sentenza n. 24274 del 16/10/2017 (Rv. 646027 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Gravame erroneamente proposto innanzi a sezione specializzata agraria, anziché ordinaria, della corte d’appello – “Translatio iudicii” - Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
L'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “traslatio iudicii” e ciò vale anche per l'ipotesi di erronea proposizione del gravame avanti alla sezione specializzata agraria, anziché ordinaria, della corte d'appello. (Nella specie, al S.C. ha cassato - e dichiarato la competenza della corte d'appello in composizione ordinaria - la sentenza della sezione specializzata agraria della corte di appello che, giudicando in causa di enfiteusi rustica ed urbana, proposta e decisa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)