Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5092 del 05/03/2018 (Rv. 649140 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Erronea individuazione del giudice legittimato a deciderlo - Questione di competenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Fattispecie
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non e` riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio udicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilita` o ammissibilita` del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 18, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)