Sez. 5, Sentenza n. 6078 del 26/04/2001 (Rv. 546325 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Estinzione della società Esclusione - Perdita della legittimazione processuale e sostanziale - Esclusione - Costituzione del liquidatore - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
La messa in liquidazione di una società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio con la conseguenza che l'intervento del liquidatore e l'eventuale indicazione di un nuovo difensore domiciliatario deve avvenire con atto di costituzione in giudizio, non assumendo rilievo neanche ai fini della notificazione della sentenza la notizia desunta da diverso atto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)