Sez. 1, Sentenza n. 10416 del 21/10/1998 (Rv. 519913 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Nuova disciplina ex art. 1 bis del R.D. n. 929 del 1942 - Utilizzo del marchio altrui - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di semplice rivenditore utilizzante il marchio del fabbricante.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
L'uso, nella propria insegna (segnatamente, da parte di un rivenditore) del marchio altrui (segnatamente, del fabbricante) accanto alla propria denominazione, è, per sua stessa natura, provvisto di carattere e contenuto innegabilmente pubblicitari, tanto più manifesti quanto più sia dato di riscontrare l'elevata notorietà del marchio usato, nonché la vicinanza, se non l'identità merceologica tra i prodotti commerciati. Esso si rivela inoltre tale da poter creare pericolo di confusione - rilevante, se non altro, sotto il profilo della concorrenza sleale (da appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ex art. 2598, n. 2 cod. civ.)- non già e non tanto circa la provenienza dei prodotti venduti, ma circa le qualità del venditore, ovvero, circa l'esistenza e la natura dei rapporti intercorrenti fra venditore medesimo e fabbricante. Sotto un tal profilo, esso pertanto va riguardato alla luce della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 1 bis, introdotto nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, la quale, pur prevedendo alcuni limiti al diritto di esclusiva sul marchio proprio, consente l'uso a terzi del marchio altrui, purché detto uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e - quindi - purché esso avvenga non in funzione di "marchio", ma un funzione meramente descrittiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480, Regio Decr. 26/01/1942 num. 929 art. 1 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)