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Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 24/03/1983 (Rv. 426907 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - PRODOTTI - AFFINI - MARCHIO CELEBRE - ESTENSIONE DELLA TUTELA - NOZIONE DI PRODOTTI AFFINI - PIÙ AMPIA.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426907-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE - PRODOTTI - AFFINI - MARCHIO CELEBRE - ESTENSIONE DELLA TUTELA - NOZIONE DI PRODOTTI AFFINI - PIÙ AMPIA.*

I marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, specie quando si risolvono nel nome patronimico dello imprenditore, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)