diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1080 del 20/02/1982 (Rv. 418944 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - SERIETÀ DEL PROPOSITO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418944-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - SERIETÀ DEL PROPOSITO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine della cessazione della proroga legale della locazione, per la necessità del locatore di destinare l'immobile all'Esercizio della propria normale attività di commerciante, secondo la previsione dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, l'indagine sulla serietà del proposito del locatore medesimo, cioè sulla sua credibilità oggettiva, in relazione ad apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, richiede un accertamento di tipo deduttivo, il quale, pertanto, può essere fondato sugli elementi evincibili dalla iscrizione alla camera di commercio e dalla domanda di licenza per la suddetta attività commerciale. (V 1447/80, mass n 404994; (V 3547/78, mass n 393046).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)