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Sez. L, Sentenza n. 4670 del 26/02/2009 (Rv. 607472 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Fattispecie in materia di rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607472-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione del contratto - che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione - ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie, le parti avevano costituito un nuovo rapporto di lavoro, facendo salvi i diritti derivanti al lavoratore da un precedente licenziamento; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, limitando la ricerca della volontà contrattuale a quella espressa da una sola delle parti, aveva ritenuto che la stipula del nuovo contratto di lavoro, a tempo parziale, avesse del tutto novato il precedente rapporto a tempo pieno ed aveva perciò rigettato la domanda reintegratoria del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)