Sez. L, Sentenza n. 13784 del 07/11/2001 (Rv. 550066 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudici di pace - Trattamento economico - Attribuibilità delle indennità previste per i giudici togati - Esclusione - Fattispecie relativa all'indennità prevista per i giudici di carriera dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, come interpretato dall'art. 1 della legge n. 425 del 1984.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui tratta mento economico è articolato su parametri completamente diversi. Nè possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che ai giudici di pace fosse da corrispondere l'indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, come interpretato dall'art. della legge n. 425 del 1984).
Riferimenti normativi: Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 15, Legge 06/12/1994 num. 673, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)