Sez. U, Ordinanza n. 21411 del 11/11/2004 (Rv. 578004 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Perdita della proprietà per effetto di occupazione acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno - Proposta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. sent. n. 281 del 2004) dell'art. 34, primo e secondo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo anteriore alla sostituzione ad opera dell'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda - proposta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80, cit., e prima dell'entrata in vigore della legge n. 205, cit. - con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)