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Sez. U, Sentenza n. 764 del 23/01/1995 (Rv. 489866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio - Documentazione - Mancanza al momento della decisione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Produzione in sede di legittimità - Sanatoria - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

La mancata produzione, fino al momento in cui la causa sia ritenuta per la decisione, della deliberazione della Giunta Municipale di autorizzazione al rappresentante del Comune a proporre appello ed a stare nel relativo conseguente giudizio (come, peraltro, a promuovere un'azione giudiziaria in generale) - non consentendo, detta omissione, al giudice, che deve pronunciare "iuxta alligata et probata", di accertare se la deliberazione "de qua" vi sia stata - comporta la inammissibilità dell'appello (come, peraltro, di una qualsiasi domanda giudiziale) e la esibizione di essa in Cassazione è inidonea a sanare la pregressa attività processuale, ove il giudice di secondo grado abbia già dichiarato inammissibile il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)