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Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009 (Rv. 609972 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrice dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valore di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609972-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI

La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore; ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)