Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 20/04/2010 (Rv. 612775 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Iscrizione del trasferimento di proprietà - Funzione - Risoluzione dei conflitti tra gli aventi causa del venditore - Valenza probatoria ulteriore - Configurabilità - Danni da circolazione stradale - Presunzione relativa alla qualità di proprietario del veicolo - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha confermato la sentenza di merito che, in controversia risarcitoria per danni cagionati dalla circolazione stradale, aveva ritenuto non provata, in capo al convenuto contumace, la qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, non avendo l'attore prodotto in giudizio il documento proveniente dal p.r.a. ed essendosi limitato a richiedere a tal fine l'ammissione di prove orali - interrogatorio formale e prova per testimoni - come tali ritenute inidonee a fornire il riscontro della qualità giuridica anzidetta).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)