Sez. 2 - , Ordinanza n. 20436 del 02/08/2018 (Rv. 649962 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale – Individuazione del destinatario - Vendita del veicolo – Iscrizione al P.R.A. – Presunzione semplice - Certificato di proprietà non trascritto nel P.R.A. – Rilevanza ai fini della prova – Sussistenza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2683, Cod. Civ. art. 2684, Cod. Strada Nuovo art. 196, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)