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Sez. 2, Sentenza n. 11994 del 26/11/1998 (Rv. 521129 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari di avvocato - Determinazione - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521129-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La determinazione degli onorari di avvocato costituisce un potere discrezionale del giudice di merito anche se effettuata con l'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794; essa, qualora sia contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere violate.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)