Sez. 2, Sentenza n. 3982 del 18/04/1998 (Rv. 514622 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione contenuta fra il minimo ed il massimo della tariffa - Esercizio del potere discrezionale del giudice - Limiti - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La determinazione del compenso professionale spettante agli avvocati costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice il quale se liquidi a tale titolo una somma di denaro contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa non deve motivare specificatamente la sua decisione, la quale non è pertanto soggetta al sindacato di legittimità ad eccezione del caso in cui l'interessato indichi le singole voci della tariffa che sarebbero state violate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)