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Sez. L, Sentenza n. 8721 del 18/08/1999 (Rv. 529367 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Determinazione degli onorari - Violazione dei limiti di tariffa - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529367-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa; la violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità, sempre che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)