Sez. 1, Sentenza n. 10350 del 19/10/1993 (Rv. 483988 - 01)
Spese giudiziali civili - Liquidazione - In genere | Onorari di avvocato e onorari e diritti di procuratore - Determinazione - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Spese giudiziali civili - Liquidazione - In genere
La determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)