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Sez. L, Sentenza n. 11963 del 18/11/1995 (Rv. 494699 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Luogo diverso da quello prescritto - Nesso con il destinatario - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Rinnovazione - Ammissibilità - Notifica del ricorso in appello nel rito del lavoro - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie di notifica a legale dell'I.N.P.S. presso la sede provinciale invece che presso l'ufficio legale.
Stato
decisa il 1995-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494699-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La notificazione è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente quando sia fatta nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario medesimo. In tal caso, quindi, la notificazione è suscettibile di sanatoria - in difetto di costituzione del convenuto in giudizio - mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel rito del lavoro e nel relativo giudizio di appello, in cui la notificazione adempie alla sola funzione della "vocatio in ius" (la proposizione dell'impugnazione avvenendo per effetto del deposito del ricorso). (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notificazione di un ricorso d'appello in materia previdenziale notificato all'I.N.P.S. presso il procuratore costituito in primo grado, ma non nel suo domicilio presso l'ufficio legale dell'istituto, ma - in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ. - nella sede provinciale dell'ente, nella medesima città).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)